Normativa vigente biciclette elettriche a pedalata assistista a norma di Legge

Dichiarazione di conformità
Le nostre biciclette a pedalata assistita rispettano totalmente la norma dell Art 50 del codice della strada sotto riportato. Sono quindi equiparabili ad un velocipede e per tale ragione utilizzabile su pubblica strada nel rispetto del codice stradale (Art. (182). CICLOONE dichiara inoltre che ogni modifica al dispositivo di comando della pedalata assistita non autorizzata, comporta la decadenza dell'idoneità alla circolazione su strada pubblica.

Le biciclette a pedalata assistita CICLOONE sono dotate di un motore elettrico ausiliario avente potenza massima fino a 0,25 KW, che gestito da centraline elettroniche computerizzate entra in funzione solo quando il ciclista inizia a pedalare facendo avanzare il mezzo. L'assistenza si interrompe quando il ciclista smette di pedalare o agisce sulle leve freno. L'apporto del motore elettrico si riduce progressivamente ed alla fine si annulla quando il mezzo raggiunge la velocità max di 25 Km/h.

Gazzetta Ufficiale N. 31 del 7 Febbraio 2003
LEGGE 3 febbraio 2003, n.14
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002.

Art 24.
(Modifica all'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada)
1. All'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o piu' ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di npedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione e' progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare".
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Nota all'art. 24:
Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca: "Nuovo codice della strada". Si riporta il testo dell'art. 50 come modificato dalla legge qui pubblicata:

"Art. 50 (Velocipedi).
1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o piu' ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua  massima di 0,25 KW la cui alimentazione e' progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza"

Il codice di circolazione stradale relativo alla circolazione stradale dei velocipedi

Art. 182 (Circolazione dei velocipedi)
1) I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedono, e comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro
2) I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano, essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sè, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie
3) Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo
4) I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza
5) E' vietato trasportare altre persone sul velocipede almeno che lo stesso non sia appositamente costruito o attrezzato. E' consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino ad otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature di cui all'art. 68 comma 5
6) I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti se a più di due ruote simmetriche solo da quest'ultimo
7) Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fini a dieci anni di età
8) Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'articolo 170
9) I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento
10) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro diciannove a euro settantotto. La sanzione è da euro trentadue a euro centotrentuno quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6

Per ogni ulteriore informazioni inerente la normativa sulle e-bikes, vi consigliamo di consultare la seguente pagina

http://www.camera.it/parlam/leggi/03014l.htm

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