NORMATIVA VIGENTE
Dichiarazione
di conformità
Le nostre biciclette a pedalata assistita rispettano totalmente
la norma dell Art 50 del codice della strada sotto riportato. Sono quindi
equiparabili ad un velocipede e per tale ragione utilizzabile su pubblica
strada nel rispetto del codice stradale (Art. (182). CICLOONE by ELCOLink
dichiara inoltre che ogni modifica al dispositivo di comando della pedalata
assistita non autorizzata, comporta la decadenza dell'idoneità
alla circolazione su strada.
Le biciclette a pedalata assistita CICLOONE
sono dotate di un motore elettrico ausiliario avente potenza massima
fino a 0,25 Kw, che gestito da centraline elettroniche computerizzate
entra in funzione solo quando il ciclista pedala facendo avanzare il
mezzo, l'assistenza si interrompe quando il ciclista smette di pedalare
o agisce sulle leve dei freni, l'apporto del motore elettrico si riduce
progressivamente ed alla fine si annulla quando il mezzo raggiunge la
velocità max di 25 Km/h.
Gazzetta Ufficiale N. 31 del 7 Febbraio
2003
LEGGE 3 febbraio 2003, n.14
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002.
Art 24.
(Modifica all'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, recante nuovo codice della strada)
1. All'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o piu' ruote funzionanti
a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di npedali o di analoghi
dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono
altresi' considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita,
dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua
massima di 0,25 KW la cui alimentazione e' progressivamente ridotta
ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se
il ciclista smette di pedalare".
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Nota all'art. 24:
Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca: "Nuovo codice
della strada". Si riporta il testo dell'art. 50 come modificato
dalla legge qui pubblicata:
"Art. 50 (Velocipedi).
1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o piu' ruote funzionanti
a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi
dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono
altresi' considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita,
dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua
massima di 0,25 KW la cui alimentazione e' progressivamente ridotta
ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se
il ciclista smette di pedalare.
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza
e 2,20 m di altezza"
Il codice di circolazione
stradale relativo alla circolazione stradale dei velocipedi
Art. 182 ( Circolazione dei velocipedi
)
1) I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui
le condizioni della circolazione lo richiedono, e comunque, mai affiancati
in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati
devono sempre procedere su unica fila salvo che uno di essi sia minore
di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro
2) I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e
reggere il manubrio almeno con una mano, essi devono essere in grado
in ogni momento di vedere liberamente davanti a sè, ai due lati
e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità
le manovre necessarie
3) Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti
dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo
4) I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni
della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In
tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza
e la comune prudenza
5) E' vietato trasportare altre persone sul velocipede almeno che lo
stesso non sia appositamente costruito o attrezzato. E' consentito tuttavia
al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino ad otto anni
di età, opportunamente assicurato con le attrezzature di cui
all'art. 68 comma 5
6) I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto
di altre persone oltre al conducente devono essere condotti se a più
di due ruote simmetriche solo da quest'ultimo
7) Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più
di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito
anche il trasporto contemporaneo di due bambini fini a dieci anni di
età
8) Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'articolo 170
9) I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando
esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le
modalità stabilite nel regolamento
10) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro diciannove
a euro settantotto. La sanzione è da euro trentadue a euro centotrentuno
quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6